Fatti per le imprese

Dal primo novembre si completa lo sblocco licenziamenti. Quali condizioni?

Il Governo ha messo a disposizione delle categorie di imprese sulle quali insisteva ancora il divieto di licenziamento ulteriori 13 settimane di Ammortizzatore Sociale

Dal primo novembre si completa lo sblocco licenziamenti. Quali condizioni?

Come già anticipato negli approfondimenti pubblicati nei mesi scorsi, con il Decreto Legge 41/2021, convertito con Legge n. 69/2021, meglio conosciuto con il nome di Decreto Sostegni, il legislatore aveva introdotto un sistema di graduale sblocco dei licenziamenti vigente già dal marzo 2020, interessando in prima istanza le imprese del settore Industriale (con la sola eccezione per le industrie tessili) e dell’Edilizia. Come noto, per questi settori la cessazione della moratoria sui licenziamenti era fissata per il 30 giugno 2021, mentre, in seconda battuta, per le imprese del settore dell’Artigianato e del Terziario, la moratoria veniva confermata sino alla data del 31 ottobre 2021.

In ragione di questa previsione normativa, formalmente non modificata e/o derogata da successivi provvedimenti normativi, a partire dall’1 novembre, quindi, tutte le aziende appartenenti a questi ultimi settori possono intraprendere procedure di licenziamenti, individuali o collettivi, per giustificato motivo oggettivo.

Tutto sarebbe molto lineare se non fosse che con l’ultimo provvedimento normativo, il Decreto Fiscale n. 146/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre scorso ed entrato in vigore il 22 ottobre, l’Esecutivo ha messo a disposizione delle categorie di imprese sulle quali insisteva ancora il divieto di licenziamento, ulteriori 13 settimane di Ammortizzatore Sociale con causale Covid19 (per le imprese del settore tessile le settimane sono 9), da utilizzare sino al 31 dicembre 2021 con le medesime modalità sinora in vigore, ivi compreso l’esonero dal contributo addizionale, riproponendo, nel contempo, il medesimo combinato disposto tra utilizzo dell’Ammortizzatore Sociale e divieto di licenziamento, esattamente come aveva previsto nel Decreto Sostegni Bis per le aziende Industriali e dell’Edilizia.

Nello specifico, l’art. 11 del Decreto Legge n. 146/2021, oltre ad introdurre le ulteriori settimane di Ammortizzatore Sociale a decorrere dall’1 ottobre sino al 31 dicembre 2021, al comma 7° espressamente stabilisce che: “Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamenti collettivi alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta altresì preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi della legge n. 604/66 (……)”

Tale provvedimento, come ampiamente previsto dalla scrivente già nelle conclusioni formulate nei precedenti approfondimenti pubblicati nei mesi scorsi, fondamentalmente non fa altro che allineare il sistema di tutele rendendolo uguale per tutte le aziende scongiurando in tal modo pesanti impatti sugli equilibri occupazionali dei diversi settori che, in caso contrario, avrebbero creato sostanziali iniquità. Infatti, se non si fosse realizzata tale correzione, il rischio concreto nel quale si poteva incorrere si sarebbe sostanziato in una libertà di licenziamento, già a partire dal mese di novembre, per tutte le aziende artigiane e del terziario che si valutano maggiormente colpite dalle pesanti conseguenze e difficoltà derivanti dalla crisi pandemica, mentre, per le grandi aziende dell’industria, che già godono di un regime di tutele in materia di licenziamenti più gravoso e severo, il vincolo rimarrebbe sino al 31 dicembre. Il dover “aggiustare il tiro” si rendeva quindi d’uopo se si pensa che il Decreto Sostegni, nel marzo scorso, aveva diversificato il periodo di blocco dei licenziamenti, prevedendo un periodo più lungo per le aziende dell’artigianato, del tessile e terziario, poiché si è valutato essere i settori più fragili e penalizzati sia sul fronte imprese (si tratta di una compagine composta prevalentemente di piccole e medie imprese o di imprese, come nel settore tessile, fortemente in crisi da tempo), sia sul fronte occupazione (si tratta di lavoratori con meno tutele e con una forte componente di lavoro femminile). Ne deriva che, se non fosse stato emanato questo ultimo provvedimento correttivo, la ratio del Decreto Sostegni si sarebbe vanificata andando a penalizzare i settori che maggiormente si voleva tutelare! Non si trascuri infine la valutazione dei pregiudizievoli impatti sociali che si sarebbero generati dal regime differenziato come quello che si prospettava sino al 22 ottobre u.s., ovvero, sino all’entrata in vigore del citato Decreto Fiscale.

La strada percorsa dell’Esecutivo, oltre a soddisfare la necessità di contenere le discriminazioni sopra citate, sembra, inoltre, prendere ulteriore tempo in attesa dell’entrata in vigore dell’annunciata riforma degli Ammortizzatori Sciali che sarà contenuta nella prossima Legge di Bilancio.

RELAZIONI INDUSTRIALI E POLITICHE DEL LAVORO
Alessandra Mei